Start-up innovativa, ecco le modifiche ai requisiti di legge

 

di Antonia Verna e Giuseppe Battaglia

 

Il Decreto Legge recante “Interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto” (di seguito il “Decreto Legge”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 giugno 2013, introduce significative modifiche ai requisiti previsti per qualificare una impresa come “start up innovativa”.

In particolare, le modifiche già in vigore possono sintetizzarsi come segue:

non sono più previsti vincoli alla compagine societaria della start up innovativa; infatti, non è più richiesto che la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria della start up sia detenuta da soci persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi;

è ridotta dal 20% al 15% la percentuale di spese di ricerca e sviluppo richiesta, in via alternativa rispetto agli altri due requisiti come di seguito modificati, per il riconoscimento dello status di start up innovativa: di conseguenza, è sufficiente che nel bilancio della start up la voce delle spese in ricerca e sviluppo risulti pari o superiore al 15% del maggiore valore fra il costo e il valore totale della produzione;

in aggiunta ai requisiti vigenti, la start up innovativa può impiegare quali dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, anche personale in possesso di semplice laurea magistrale (ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270);

infine, la start up innovativa può essere titolare anche di “diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore” a condizione che tale programma sia direttamente afferente all’attività di impresa della start up innovativa. In termini pratici, questo significa che ai fini della qualificazione come start up innovativa potrebbe rilevare anche la semplice titolarità di un software debitamente registrato.

Le modifiche apportate evidentemente mirano a rendere meno restrittivi i requisiti per l’accesso al regime delle start up innovative, ampliando così la platea delle imprese neocostituite che ne potranno beneficiare.

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