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Con l’inizio del 2017, i lavori parlamentari sulla proposta di legge recante la “Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell’economia della condivisione” hanno avuto significativi sviluppi. Infatti, a seguito dell’esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti del testo della proposta di legge (che avevamo analizzato qui), è stata affidata a un comitato ristretto la redazione di un testo unificato della stessa. Il 18 gennaio 2017, il comitato ristretto ha reso noto il testo unificato della proposta di legge risultante dagli emendamenti avanzati dalle diverse Commissioni esaminatrici. Di seguito analizziamo i principali interventi.
1. L’ambito di operatività della proposta di legge
Il testo unificato modifica in maniera incisiva l’ambito di operatività della proposta di legge, intervenendo sulle definizioni di economia della condivisione, gestore, utente operatore e utente fruitore. Viene altresì esplicitata la definizione di piattaforma digitale, assente invece nella versione precedente. In particolare, a seguito dell’intervento del comitato ristretto, il testo unificato definisce gli utenti operatori come consumatori, specificando che sono escluse dall’ambito di operatività le piattaforme di intermediazione “per fornitori di beni o servizi professionisti”. Sebbene il testo unificato non brilli per chiarezza sul punto, sembrerebbero ora escluse dall’ambito di applicazione della legge le piattaforme che operano attività di intermediazione tra “professionisti”, ossia soggetti che agiscono nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. In secondo luogo, l’economia della condivisione (traduzione italiana di sharing economy) viene ridefinita come “l’economia generata dall’allocazione ottimizzata e condivisa di beni, senza trasferimento della proprietà degli stessi, e servizi per il tramite di piattaforme digitali”. Fuoriescono quindi dall’ambito regolato dal testo unificato tutte quelle piattaforme in cui i beni utilizzati dagli utenti operatori per lo svolgimento della prestazione richiesta non siano di loro proprietà.
2. Gli obblighi in capo ai gestori e il rapporto con gli utenti
Il testo unificato introduce il requisito della forma scritta per il contratto concluso fra il gestore e gli utenti operatori/fruitori. Per quanto riguarda gli obblighi in capo ai gestori, invece, l’intervento più significativo è relativo all’iscrizione da parte dei gestori al Registro elettronico nazionale tenuto presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che diviene facoltativa. Di conseguenza, l’adozione da parte dei gestori del Documento di politica aziendale (ora chiamato dal testo unificato “Codice di autoregolamentazione”) diventa del pari facoltativa. Allo stesso tempo, si introducono nuovi obblighi in capo ai gestori, tra cui quello di gestire i pagamenti soltanto per via elettronica e quello di prevedere modalità di registrazione univoche per tutti gli utenti.
3. Disposizioni fiscali
Infine, il testo unificato interviene significativamente anche sulle disposizioni fiscali, dettagliando maggiormente la previsione di cui all’ex articolo 5 della proposta di legge e introducendo l’esenzione IVA per le attività della economia della condivisione.
4. Considerazioni a prima lettura
A una lettura complessiva, le modifiche suscitano alcuni interrogativi. Infatti, sebbene venga eliminato l’obbligo di iscrizione al registro tenuto da AGCM come auspicato da più parti, la maggior parte degli interventi non risulta chiaro per la formulazione adottata, né risulta chiara la ratio ispiratrice di talune scelte operate dal comitato ristretto soprattutto sul piano dell’ambito di applicazione della legge. Ad ogni modo il percorso è ancora lungo e ci sarà modo di ulteriormente emendare il testo in senso migliorativo. Eleonora Curreli / Marco Bellezza – Portolano Cavallo Studio Legale
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