Rivalutazione dei beni d’impresa, opportunità per le startup innovative

Rivalutare i beni di impresa consente alle startup innovative, e in genere alle società, di aumentare il patrimonio netto della società quindi, da un lato, di migliorare gli indicatori di rating e conseguentemente la bancabilità dell’azienda stessa e, dall’altro lato, di generare delle riserve utili all’eventuale copertura di perdite d’esercizio, passate o future. La facoltà di accedere alla rivalutazione rappresenta, quindi, un’opportunità per far emergere eventuali plusvalori latenti in caso esistano beni immobilizzati iscritti in bilancio a un valore inferiore rispetto al proprio valore di mercato (come per esempio marchi o brevetti autoprodotti e iscritti al costo di ottenimento/registrazione ma aventi un valore intrinseco ben più alto, beni immobili, beni riscattati al termine di contratti di leasing, partecipazioni in imprese controllate iscritte al valore nominale ecc.). Queste opportunità sono previste dall’articolo 110 del D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) che ha riproposto la possibilità di rivalutare i beni d’impresa, opportunità interessante anche per le startup innovative operanti almeno dal 2019 e che hanno presentato il bilancio per il medesimo esercizio. In particolare, nel bilancio 2020 è concessa alle aziende la possibilità di rivalutare i beni materiali e immateriali e le partecipazioni, allineandone il valore contabile al valore di mercato (fair value). Inoltre, con il versamento facoltativo di un’imposta sostitutiva pari al 3% del valore di rivalutazione, il maggior valore dei beni rivalutati può assumere rilevanza anche ai fini fiscali, il che consente di ottenere risparmi fiscali futuri in base al piano di ammortamento dei beni rivalutati. Vediamo, in breve, come funziona la rivalutazione. I soggetti che possono effettuare la rivalutazione sono, per quanto qui interessa, quelli indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), ovvero le società di capitali, le società cooperative e gli enti commerciali residenti nello Stato che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS nella redazione del bilancio d’esercizio. Possono essere oggetto di rivalutazione i beni d’impresa materiali (con esclusione dei beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, cosiddetti immobili merce) e immateriali (per esempio: marchi, brevetti, software, licenze e altri beni intangibili incorporanti diritti giuridicamente tutelati, con esclusione di avviamento e costi pluriennali) e le partecipazioni in società controllate e collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile, costituenti immobilizzazioni. I citati beni possono essere oggetto di rivalutazione a condizione che risultino iscritti nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, mentre la rivalutazione avviene nel bilancio dell’esercizio successivo, cioè nel bilancio al 31 dicembre 2020 per le imprese con esercizio sociale coincidente con l’anno solare. Con riferimento alle immobilizzazioni che non risultino più iscritte in bilancio in conseguenza del completamento del processo di ammortamento, è consentito operare comunque la rivalutazione, a condizione che persista per i beni oggetto di rivalutazione la tutelabilità sul piano giuridico. Di particolare interesse risulta la considerazione, tra i beni rivalutabili, dei marchi d’impresa i quali, pur non rientrando più (dal 2017) tra i beni intangibili agevolabili attraverso l’applicazione del Patent Box, potrebbero ora consentire l’ottenimento di un risparmio fiscale proprio attraverso la rivalutazione, considerata l’aliquota particolarmente favorevole dell’imposta sostitutiva e la possibilità di conseguire vantaggi fiscali attraverso la deduzione delle quote di ammortamento del valore rivalutato già a partire dal periodo d’imposta 2021. Le novità rispetto alla disciplina previgente È opportuno evidenziare che, ai sensi dell’articolo 110, comma 2, del Decreto Agosto, la rivalutazione può essere effettuata “distintamente per ciascun bene”. Ciò significa che un’impresa può optare per la rivalutazione di un singolo bene senza comprendere gli altri beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, come invece previsto dalle precedenti misure in tema di rivalutazione. Questa novità rende particolarmente interessante l’attuale norma di rivalutazione, eliminando un vincolo che in taluni casi risultava molto stringente, riducendone talvolta in modo significativo la convenienza. Un’ulteriore novità, rispetto alla precedente disciplina, riguarda la possibilità di effettuare la rivalutazione con efficacia esclusivamente civilistica oppure con efficacia sia civilistica sia fiscale. La prima ipotesi risulta percorribile anche dalle aziende che, in un contesto di scarsa liquidità, avessero esigenza di far emergere in bilancio i plusvalori latenti, incrementando le riserve di patrimonio netto e quindi la capacità di assorbimento di eventuali risultati negativi conseguenti al rallentamento economico dovuto al periodo di pandemia da covid-19, senza che sia loro richiesto un esborso fiscale. L’emersione contabile dei plusvalori di bilancio può inoltre consentire alle startup di conseguire una maggiore patrimonializzazione, migliorando di conseguenza i parametri di rating bancario, o ancora di controbilanciare eventuali perdite generatesi negli esercizi di avvio dell’attività d’impresa. È necessario tuttavia tenere conto del fatto che, a seguito della rivalutazione, gli ammortamenti degli esercizi successivi saranno incrementati del maggior valore rivalutato, pertanto peseranno di più a conto economico. La seconda ipotesi invece, a fronte della corresponsione di un’imposta sostitutiva pari al 3% del valore di rivalutazione (rateizzabile in tre anni), permette di conseguire un risparmio fiscale mediante la deduzione di maggiori quote di ammortamento ai fini IRES (aliquota 24%) e IRAP (aliquota standard 3,9%) a partire dall’esercizio 2021, nonché di ridurre la plusvalenza tassabile in caso di alienazione dei beni a partire dal 2024. È evidente che il vantaggio fiscale sarà tanto maggiore quanto più breve risulterà il periodo di ammortamento residuo dell’immobilizzazione rivalutata. In questa seconda ipotesi, come detto, il riconoscimento fiscale della rivalutazione avviene a seguito del versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali pari al 3% dei maggiori valori, sia con riferimento ai beni ammortizzabili sia con riferimento ai beni non ammortizzabili. Il pagamento può avvenire in un massimo di tre rate di pari importo da effettuarsi entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022. È espressamente previsto, inoltre, che tali versamenti possano essere eseguiti mediante compensazione di altri crediti tributari disponibili (per esempio: crediti IVA, credito d’imposta per ricerca e sviluppo ecc.). Il valore patrimoniale conseguente alla rivalutazione (saldo attivo di rivalutazione) costituisce una riserva in sospensione d’imposta cui si applicherà, in capo alla società, la tassazione ordinaria in caso di successiva distribuzione ai soci (ricordiamo però che la distribuzione di utili è causa di perdita dello status di startup innovativa). È prevista la possibilità di affrancamento del saldo attivo di rivalutazione mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva in misura pari al 10%, utile alla liberazione immediata della riserva, che potrà quindi essere distribuita senza applicazione di imposte in capo alla società. Infine, per ciò che riguarda la decorrenza degli effetti fiscali della rivalutazione, l’articolo 110 del Decreto Agosto ha previsto che la rivalutazione abbia effetto dall’esercizio successivo a quello di effettuazione (quindi dal 2021 per le aziende con esercizio coincidente con l’anno solare). Quindi, in ipotesi di rivalutazione con efficacia fiscale, il maggior valore rivalutato sarà riconosciuto a decorrere dal periodo d’imposta 2021 ai fini della deducibilità degli ammortamenti o del computo del valore dei cespiti ai fini del calcolo del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria. Per quanto riguarda, invece, la determinazione delle plus/minusvalenze a seguito di cessioni a titolo oneroso, assegnazioni ai soci e destinazioni a finalità estranee all’esercizio d’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore, la rivalutazione sarà efficace a partire dal quarto esercizio successivo (quindi dal 2024 per le aziende con esercizio coincidente con l’anno solare). Ai fini contabili, la rivalutazione può essere effettuata mediante tre diverse tecniche contabili: (i) incremento del costo storico dei beni rivalutati e del relativo fondo di ammortamento, (ii) incremento del solo costo storico, (iii) riduzione del relativo fondo ammortamento, o ancora mediante combinazione del secondo e terzo metodo. Il risultato finale dovrà comunque essere l’allineamento del valore netto ammortizzabile con il valore di mercato, mantenendo inalterata la vita utile residua del cespite, quindi incrementandone le quote di ammortamento future a conto economico (salva la possibilità di rideterminazione della vita utile secondo quanto stabilito dai principi contabili). Pur non essendo esplicitamente prevista dalle norme di rivalutazione, è opportuna la predisposizione di una relazione di stima delle immobilizzazioni da rivalutare da parte di un professionista, al fine di supportare la determinazione del fair value degli asset oggetto di rivalutazione e l’iscrizione dei relativi valori in bilancio. Il riallineamento dei maggiori valori iscritti in bilancio Infine, la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto la possibilità di riallineare i maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di operazioni straordinarie come fusioni, scissioni e conferimenti effettuati in regime di neutralità fiscale. Mentre i primi due casi non risultano applicabili per le startup innovative, in quanto le stesse non possono nascere da operazioni straordinarie, compresa la cessione d’azienda, il conferimento in neutralità fiscale è una delle operazioni che possono legittimamente far nascere una startup innovativa, qualora si tratti dello spin-off di una nuova iniziativa d’impresa e non di un ramo d’impresa già avviato. In tal caso, gli eventuali maggiori valori dei beni materiali, immateriali e, in questo caso, anche dell’avviamento e delle altre immobilizzazioni immateriali non qualificabili come beni (per esempio: costi pluriennali, costi di sviluppo, software non tutelati ecc.) possono essere oggetto di riallineamento, cioè di riconoscimento fiscale, mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva del 3%. Diversamente dal caso della rivalutazione, nel caso del riallineamento il patrimonio netto della società, incluso il capitale sociale, deve essere capiente per l’appostazione di una riserva in sospensione d’imposta che esprima il valore del riallineamento effettuato. Riallineamento e rivalutazione possono essere eventualmente combinati insieme al fine di dare rilevanza fiscale ai valori già presenti in bilancio (riallineamento) e incrementare gli stessi fino a concorrenza dell’eventuale maggior valore di mercato (rivalutazione). Cristina Bellomunno e Matteo Ferraretto, Legalitax Studio Legale e Tributario   Photo by Daniel Dumbrava on Unsplash

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