PNRR e startup, ecco le ultime modifiche

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La settimana scorsa la Commissione europea ha versato all’Italia la prima rata del PNRR da 21 miliardi di euro, perchè gli obiettivi prefissati alla data del 31 dicembre 2021 sono stati tutti conseguiti. Nella stessa settimana è stato approvato anche un Decreto legge che va a modificare il Piano e probabilmente a intaccare anche gli investimenti indirizzati all’ecosistema delle startup.

Investimenti per le startup

Come già scritto in questo articolo, per le startup innovative dei 311,9 miliardi di euro del PNRR ne dovrebbero essere previsti circa 5,25. Tuttavia si tratterrebbe di una cifra approssimata, perché in alcuni casi solo una parte dell’investimento è realmente indirizzata all’ecosistema delle startup. Infatti, come dalla tabella seguente, per l’ecosistema startup nel PNRR sono previsti circa 5,25 miliardi di euro. Ma quelli diretti sarebbero circa 0,80 miliardi di euro.

Missioni Ammontare* Tipologia di Investimento Testo del PNRR
Missione 1
Componente 1 Investimento 1.2 “Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud “ 1 mld indiretto  “…È funzionale quindi anche lo sviluppo di un ecosistema di imprese e startup in grado di integrare e migliorare l’offerta e la qualità di prodotti software per la PA”.
Componente 3 Investimento 1.1 “Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale “ 0,50 mld indiretto “..Sarà inoltre sostenuta la creazione di nuovi contenuti culturali e lo sviluppo di servizi digitali ad alto valore aggiunto da parte di imprese culturali/creative e startup innovative, con l’obiettivo finale di stimolare un’economia basata sulla circolazione della conoscenza”.
Missione 2    
Componente 2  Investimento 5.4  “Supporto a startup e venture capital attivi nella transizione ecologica” 0,25 mld diretto “…tramite investimenti di venture capital diretti e indiretti. A tal fine, l’intervento prevede l’introduzione di un fondo dedicato (Green Transition Fund, GTF) con strategia di investimento focalizzata sui settori specifici e a copertura delle diverse fasi di sviluppo, con investimenti nei fondi più rilevanti di venture capital con focus green, in startup e incubatori/programmi di accelerazione, affiancando i più rilevanti VC manager e operatori del sistema.
Missione 4    
Componente 2 Investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune Key Enabling Technologies)” 1,60 mld indiretto “…Elementi essenziali di ogni centro nazionale saranno: a) la creazione e il rinnovamento di rilevanti strutture di ricerca; b) il coinvolgimento di soggetti privati nella realizzazione e attuazione dei progetti di ricerca; c) il supporto alle startup e alla generazione di spin off”. 
Investimento 1.5 “Creazione e rafforzamento di ecosistemi dell’innovazione per la sostenibilità, costruzione di “leader territoriali di R&S” 1,30 mld indiretto “…supporto alle startup”
’Investimento 3.2 Finanziamento di startuup 0,30 mld diretto  “Integrando alle risorse del Fondo Nazionale per l’Innovazione, lo strumento gestito da Cassa Depositi e Prestiti, per sostenere lo sviluppo del venture capital in Italia. Attraverso questa iniziativa, implementata dal MiSE, sarà possibile ampliare la platea di imprese innovative beneficiarie del Fondo, finanziando investimenti privati in grado di generare impatti positivi e valore aggiunto sia nel campo della ricerca sia sull’economia nazionale. L’investimento consentirà di sostenere 250 piccole e medie imprese innovative con investimenti per 700 milioni di euro (partecipazione media pari a 1,2 mln di euro)”.
Investimento 5.4 supporto a startup e venture capital attivi nella transizione ecologica 0,25 mld diretto  
Missione 5    
Componente 1 ’Investimento 1.2 Creazione di imprese femminili 0,40 mld indiretto “Una serie di misure già esistenti come NITO e Smart&Start (la prima misura supporta la creazione di piccole e medie imprese e autoimprenditoria, la seconda supporta startup e PMI innovative) i cui schemi saranno modificati e calibrati per dedicare risorse specificatamente all’imprenditoria femminile”

* gli importi sono stati estrapolati direttamente dal testo del PNRR sul sito del Governo Nella tabella sono stati classificati come investimenti indiretti quelli non finalizzati a finanziare direttamente l’ecosistema startup: solo una parte sarà realmente investita per esso. Nel PNRR infatti per alcuni investimenti non viene specificato l’ammontare reale, come si evince dalle citazioni riportate nella tabella.

Obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021 (prima rata)

Come già scritto in questo articolo, nell’agosto dello scorso anno la prima rata era stata anticipata dai 24,9 miliardi di di euro di prefinanziamento iniziali erogati dalla Commissione Europea (13% delle risorse del PNRR) come premio per aver presentato per primi tra i Paesi Ue il Piano. In seguito, il 22 dicembre 2021 il Presidente del Consiglio aveva annunciato il raggiungimento di tutti i 51 traguardi (milestone) e obiettivi (target) previsti dal crono-programma del PNRR per il 2021. Pertanto, come da Regolamento, il 30 dicembre è stata inviata alla Commissione Europea la richiesta di erogazione della prima rata da 24,1 miliardi di euro: costituita da 11,5 miliardi di euro di contributi a fondo perduto e 12,6 miliardi di euro di prestiti. Specifichiamo che dai 24,1 miliardi di euro va detratta la quota del prefinanziamento (13% dei 24,9 miliardi arrivati ad agosto) già ricevuta dall’Italia, per una erogazione netta pari a 21 miliardi di euro, avvenuta lo scorso 13 aprile 2022.

Obiettivi da conseguire entro il 30 giugno 2022 (seconda rata)

Per sbloccare la successiva rata del 2022, il PNRR prevede l’approvazione di 66 riforme e il raggiungimento di 102 obiettivi per 40 miliardi di euro di fondi. La prossima verifica è fissata a giugno 2022. Le principali misure legislative che dovranno entrare in vigore entro il 2022 riguardanti l’ecosistema innovativo e startup sono fondamentali, perché legate proprio all’erogazione degli investimenti previsti dal Piano, ne avevamo parlato in questo articolo.

Le modifiche al PNRR

Dopo mesi di pressioni per modificare il PNRR, dovute alle conseguenze dell’emergenza covid e poi della guerra in Ucraina, il Cdm ha finalmente deciso non tanto di modificare direttamente il Piano, quanto di farlo parallelamente tramite un Decreto legge, che si potrebbe definire DL PNRR e con il quale vengono quindi variate alcune parti del Piano, per poter arrivare al raggiungimento degli obiettivi entro la deadline del 30 giugno 2022. Nella stessa giornata del 13 aprile è stata sia erogata la prima rata del PNRR sia approvato dal Consiglio dei ministri il nuovo Decreto legge sul PNRR: la finalità è di velocizzare l’attuazione di 6-7 obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza: pubblica amministrazione e università, fisco, ambiente ed efficientamento energetico, transizione digitale, infrastrutture, turismo, giustizia. Una delle novità del DL PNRR è la possibilità di cambiare e spostare i fondi del Piano all’interno della stessa missione. Nella bozza in esame al Cdm si prevede infatti che “eventuali economie realizzate a seguito di procedure di selezione dei progetti da parte delle amministrazioni titolari degli investimenti” possano andare ai progetti bandiera “all’interno delle stesse missioni e componenti del PNRR”. I principali provvedimenti autorizzati sono quelli contro l’evasione fiscale – agendo sui pagamenti digitali-, la transizione digitale ed ecologica e concorsi più rapidi nei loro iter per le nuove assunzioni nella PA. Il DL PNRR tuttora rimane una bozza, in quanto potrà entrare in vigore solamente il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Le modifiche per l’ecosistema startup

In realtà per l’ecosistema startup non sono previste modifiche dirette. Indirettamente le novità che potrebbe interessare l’ecosistema sono principalmente tre: il Fondo da 15 milioni di euro per il MITE, l’arrivo di 3-I SPA per gli entri previdenziali della PA e l’art. 27 del DL PNRR.

Fondo MITE

Il Fondo da 15 milioni di euro è di competenza del ministero della Transizione ecologica. Ogni anno saranno quindi stanziati cinque milioni di euro, dal 2022 fino al 2024. Con l’Art. 22 del DL PNRR viene allora stanziato un fondo che potrebbe interessare anche l’ecosistema startup, per la Missione 2 del PNRR e a supporto indiretto dell’altro fondo previso nella Componente 2 della medesima Missione.

3-I spa

Con l’Art. 24 del DL PNRR nasce una società a capitale interamente pubblico “per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali delle pubbliche amministrazioni centrali al fine di conseguire gli obiettivi della Riforma 1.2 della Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), nonché della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Agenzia Nazionale per la cybersicurezza nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni”. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui uno è nominato o dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, e lo stesso vale anche per uno dei tre membri del Collegio sindacale.

ART. 27 (misure per la realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il rafforzamento dei servizi digitali)

All’articolo 239 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: 1) al comma 1, le parole “interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell’identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell’erogazione di servizi in rete, dell’accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie” sono sostituite dalle seguenti: “interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti nelle materie dell’innovazione tecnologica, dell’attuazione dell’agenda digitale italiana ed europea, del programma strategico sull’intelligenza artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, della strategia nazionale dei dati pubblici, dello sviluppo e della diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché della diffusione delle competenze, dell’educazione e della cultura digitale”. Questo articolo andrà quindi a rafforzare la Missione 1 del PNRR sulla Digitalizzazione, per la quale ricordiamo che sono previsti investimenti indiretti per un valore di circa 1,5 miliardi di euro per l’ecosistema startup. (Photo by Ivan Oštrić on Unsplash )

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