di Antonia Verna e Giuseppe Battaglia
Oltre alle modifiche sui criteri per la registrazione come start-up innovativa ecco anche quelle per le Srl semplificate e l’abrogazione della Srl a capitale ridotto
Il Decreto Legge del 28 giugno 2013, n. 76 “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto e altre misure finanziarie urgenti” (cd. Decreto Lavoro), entrato in vigore il 28 giugno u.s., ha apportato le seguenti modifiche al regime della S.r.l. “semplificata”:
è stato eliminato il limite dei 35 anni di età per i soci ai fini della costituzione di una S.r.l. “semplificata”;
è stato rimosso il divieto di cessione delle quote a soggetti di età superiore a 35 anni;
è stato previsto che gli amministratori possano essere scelti anche tra soggetti non soci.
Il medesimo Decreto Legge ha eliminato la figura della S.r.l. “a capitale ridotto” (mediante abrogazione dei primi quattro commi dell’art. 44 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134).
Pertanto, non possono più essere costituite S.r.l. “a capitale ridotto” e quelle eventualmente già iscritte presso il registro delle imprese saranno qualificate ad ogni effetto di legge come S.r.l. “semplificate”.
Trattasi di modifiche utili ed opportune che semplificano e rendono più chiaro e funzionale l’attuale regime delle forme societarie adottabili da chi vuole avviare una impresa in Italia, eliminando quelle disposizioni potenzialmente discriminatorie legate al limite di età.
E’ quindi auspicabile che il suddetto Decreto Legge possa essere convertito in legge e non decadere entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore.
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