Home Restaurant, tentativi di regolazione in corso

L’8 novembre scorso è stata avviata la discussione in aula alla Camera dei deputati del testo unificato delle varie proposte di legge presentate in materia di home restaurant.

  1. Home restaurant: definizione normativa

Secondo il testo in discussione per home restaurant si intende l’attività finalizzata alla condivisione di eventi enogastronomici con preparazione dei pasti presso abitazioni private ed esercitata mediante l’ausilio di piattaforme digitali. Restano escluse dall’attività di home restaurant le attività non rivolte al pubblico, per esempio perché svolte da persone unite da vincoli di parentela o amicizia. La proposta colloca quindi l’home restaurant nell’universo della sharing economy: coerentemente, il testo richiama la struttura e il wording utilizzato nell’ambito della proposta di legge sull’economia della condivisione (che avevamo analizzato qui ).

In maniera simmetrica rispetto alla proposta relativa alla sharing economy, nell’home restaurant, nell’ottica adottata dal legislatore, troviamo una piattaforma finalizzata all’organizzazione di eventi enogastronomici che fa da intermediario fra due categorie di soggetti: gli utenti operatori cuochi, che svolgono l’attività di home restaurant in abitazioni (proprie o di terzi) e gli utenti fruitori, che attraverso la piattaforma digitale usufruiscono dell’attività realizzata dagli utenti operatori cuochi.

  1. Gli obblighi a carico degli utenti

Gli utenti operatori cuochi che svolgono l’attività di home restaurant sono tenuti a effettuare, presso il comune competente, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Le piattaforme digitali di home restaurant non sarebbero invece tenute a effettuare tale segnalazione, anche se il testo non è cristallino sul punto. Non è invece necessaria l’iscrizione al registro degli esercenti il commercio.

Gli utenti operatori cuochi, inoltre, possono svolgere l’attività di home restaurant soltanto in via saltuaria: in particolare, non possono essere realizzati più di 500 coperti per anno solare e proventi superiori ai 5.000 Euro.

Il testo in discussione richiede, infine, che l’attività di home restaurant si svolga nel rispetto di standard igienici e di sicurezza adeguati: da un lato, infatti, gli utenti operatori cuochi sono tenuti al rispetto delle procedure previste dall’attestato dell’analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP) previsto dalla normativa europea sull’igiene dei prodotti alimentari; dall’altro, le abitazioni in cui viene svolta l’attività di home restaurant devono possedere le caratteristiche di igiene e di abitabilità previste per gli immobili ad uso abitativo.

  1. Gli obblighi a carico delle piattaforme digitali

Nel quadro delineato le piattaforme digitali (e i loro gestori) hanno precisi obblighi da rispettare. In primo luogo, le piattaforme devono prevedere dei sistemi di registrazione univoci dell’identità degli utenti, le cui informazioni devono essere tracciate e conservate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

Inoltre, il gestore verifica che l’attività di home restaurant si svolga in modo sicuro: in particolare, verifica le coperture assicurative degli operatori cuochi e dell’unità immobiliare in cui viene svolta l’attività e verifica, all’atto dell’iscrizione, che gli utenti abbiano i requisiti previsti dalla proposta stessa per lo svolgimento dell’attività di home restaurant. Infine, le piattaforme digitali gestiscono i pagamenti, che potranno avvenire soltanto per via elettronica.

  1. Considerazioni a prima lettura

Le ricadute politiche determinate dagli esiti del recente referendum costituzionale rendono quantomeno improbabile che il testo in esame prosegua il proprio iter di approvazione alla Camera.  Tuttavia l’iniziativa, che ha visto impegnate diverse forze politiche di maggioranza e opposizione, si dimostra apprezzabile nei contenuti e nelle finalità perseguite. 

La scelta di introdurre norme che vadano ad incidere sui singoli settori economici nei quali impatta la sharing economy appare preferibile rispetto alla previsione di norme generali sul fenomeno che, nella pratica, potrebbero dimostrarsi di difficile applicazione.  Nella prossima legislatura si potrà e dovrà quindi far tesoro dell’attività che ha condotto alla presentazione del testo unificato, qui sommariamente tratteggiato, in modo da ripartire nell’iniziativa legislativa nel solco tracciato da quest’ultimo.

Contributor: Avv.ti  Eleonora Curreli e Marco Bellezza –  Portolano Cavallo Studio Legale

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