Ieri il Decreto “Passera” è diventato legge, la prima legge italiana a utilizzare il vocabolo start up.
Per la sua approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia e si è votato per appello nominale, qui potete leggere tutti i nomi che hanno votato si, no, astenuti, assenti.
In attesa che molte delle novità introdotte trovino reale applicazione (vedi registri in Camere Commercio) e possa esserne verificato l’impatto sullo startup system italiano, forse bisognerebbe essere più cauti negli entusiasmi espressi in queste ore in rete. Anche perchè, per esempio, è stato calcolato che almeno un terzo delle startup già esistenti attualmente non rientrano nelle nuova definizione.
Ecco un estratto da documento ufficiali a corredo istruttoria legislativa di Camera dei deputati.
Un aspetto che però è possibile apprezzare ampiamente sin d’ora è l’art.31 che esclude la startup fino ai 4 anni di vita dall’apllicazione delle procedure fallimentari.
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L’articolo 25, modificato dal Senato, introduce la definizione di start up innovativa e ne stabilisce i requisiti soggettivi e oggettivi tra cui: maggioranza del capitale detenuta da persona fisica, 30% della spesa destinato a R&S, infine, occupazione di ricercatori pari a un terzo del personale. Le misure previste dalla predetta sezione possono essere concesse anche a società costituite anteriormente, se rientranti nella definizione di start up innovativa.
E’ disciplinata la specifica categoria della start-up a vocazione sociale caratterizzata per operare in via esclusiva in alcuni settori particolari, tra cui: assistenza sociale e sanitaria, educazione, istruzione e formazione, tutela dell’ambiente, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale e, infine, formazione universitaria e post-universitaria. Inoltre è disciplinata la definizione di incubatori certificati. Tali sono le società che offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative. Presso le Camere di commercio, industria e artigianato, è istituita un’apposita sezione speciale del registro delle imprese per le start up innovative e per gli incubatori certificati. Infine sono previste forme di pubblicità delle informazioni inerenti la vita e l’attività delle start up e degli incubatori che operano nello speciale regime giuridico previsto dal decreto in esame.
L’articolo 26 reca norme volte a semplificare alcune procedure per le imprese start-up innovative in materia di reintegro delle perdite, diritti attribuiti ai soci, disapplicazione della disciplina delle società di comodo e in perdita sistemica, offerta al pubblico, divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni, emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, nonché l’esonero dal versamento di alcuni diritti di bollo e di segreteria.
L’articolo 27 introduce agevolazioni fiscali in favore di alcuni soggetti che intrattengono rapporti, a diverso titolo, con start-up innovative e incubatori certificati. In primo luogo, è previsto un regime vantaggioso per gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori delle imprese qualificate come start-up innovative e dei cd. “incubatori certificati”. Per tali soggetti, non concorre a formare l’imponibile a fini fiscali e contributivi quella parte di reddito di lavoro che deriva dall’attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti (anche di opzione). Viene poi precisato il regime fiscale applicabile alle azioni, alle quote e agli strumenti finanziari partecipativi emessi a titolo di corrispettivo per l’apporto di opere e servizi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati; fermo restando che i predetti strumenti finanziari – secondo le regole generali – non sono sottoposti a tassazione in capo al soggetto apportante, nel caso delle start-up e degli incubatori detti strumenti non concorrono a formare l’imponibile fiscale anche se emessi a fronte di crediti maturati per la prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali.
L’articolo 27-bis prevede l’applicazione del credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati – previsto dall’articolo 24 del D.L. n. 83/2012 – alle start-up innovative e agli incubatori certificati come definite, rispettivamente, dai commi 2 e 5 del precedente articolo 25 (cfr. infra) secondo modalità semplificate.
L’articolo 28 reca alcune norme relative ai rapporti di lavoro subordinato a termine e di somministrazione per le società start-up innovative, così come definite nel precedente articolo 25, comma 2, introducendo una disciplina speciale rispetto alla normativa generale vigente in materia.
L’articolo 29 introduce una serie di incentivi fiscali per gli anni 2013-2015, in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale di imprese “start-up innovative”. Le persone fisiche potranno detrarre dall’IRPEF una percentuale delle somme investite nel capitale sociale delle predette imprese, sia per gli investimenti effettuati direttamente che per tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in start-up innovative.
Per i soggetti IRES è invece prevista la possibilità di dedurre dall’imponibile parte delle predette somme investite nel capitale sociale di imprese start-up innovative. Tali somme saranno dunque esenti da imposizione.
L’articolo 30 reca disposizioni in materia di raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese start-up innovative, consentendo che essa avvenga mediante portali online (c.d. crowdfunding); sono a tal fine individuati i soggetti autorizzati all’esercizio di tali attività, disciplinandone i requisiti, il funzionamento e le modalità operative, nonché individuando nella Consob l’organo deputato alla loro vigilanza. Si prevede infine che le imprese start-up innovative operanti in Italia siano tra le imprese destinatarie dei servizi (assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia) messi a disposizione dall’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e da Desk Italia.
L’articolo 31 afferma che alle start-up innovative, nei primi quattro anni dalla costituzione, non si applicano né l’istituto del fallimento né le altre procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare (R.D. n. 267/1942). In caso di crisi, a queste imprese si applicherà esclusivamente la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinata dalla legge n. 3 del 2012, come modificata dall’art. 18 del decreto-legge in esame.
L’articolo 32 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale per diffondere una maggiore consapevolezza pubblica sulle opportunità imprenditoriali legate all’innovazione e alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative. Un sistema permanente di monitoraggio e valutazione, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, verificherà l’impatto delle misure volte a favorire la nascita e lo sviluppo di tali imprese, avvalendosi anche dei dati forniti dasoggetti del Sistema statistico nazionale. A favore dell’Istat è previsto uno stanziamento di 150 mila euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per la raccolta dei dati. Il Ministro dello sviluppo economico presenterà annualmente una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di start-up innovative, mettendo in rilievo l’impatto di tali norme sulla crescita e l’occupazione.
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