Concluso l’iter del decreto per le agevolazioni fiscali alle start up innovative: a breve la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Il 31 gennaio scorso si è concluso l’iter che ha portato all’adozione del decreto interministeriale recante la disciplina di dettaglio sugli incentivi fiscali per gli investimenti in startup innovative, effettuati da aziende e privati negli anni fiscali 2013-2016. L’ultima pietra è stata posta con la firma del ministro Fabrizio Saccomanni, che fa seguito a quella del ministro Flavio Zanonato.

Secondo quanto risulta dal comunicato ufficiale riportato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, restano confermate le seguenti disposizioni.

Le persone fisiche (es. giovani imprenditori, business angel, e più in generale qualsiasi soggetto passivo IRPEF) che investiranno nel capitale sociale di una o più start up innovative, direttamente (mediante la sottoscrizione del capitale sociale) o indirettamente tramite organismi di investimento collettivo del risparmio potranno detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo investito nei periodi di imposta 2013-2016. È, tuttavia, previsto che l’investimento detraibile non possa eccedere, in ciascun periodo di imposta, l’importo di euro 500.000.

Sempre limitatamente ai periodi di imposta 2013-2016, le società di capitali e ogni altro soggetto passivo IRES, che non siano start up innovative, potranno dedurre dalla base imponibile il 20% dell’importo investito nel capitale sociale di una o più start up innovativa, direttamente ovvero indirettamente tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start up innovative. Con riferimento a ciascun periodo di imposta, l’investimento massimo deducibile non deve eccedere l’importo di euro 1.800.000.

In entrambi i suddetti casi, l’investimento nella start up innovativa deve essere mantenuto per almeno due anni (holding period). L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso dell’holding period comporta la decadenza della detrazione o deduzione fiscale e l’obbligo per il contribuente di corrispondere all’erario l’importo inizialmente detratto o dedotto, unitamente agli interessi legali. Dalla formulazione della norma sembrerebbe, quindi, che il contribuente non sia tenuto a corrispondere anche le sanzioni amministrative.

Le percentuali sopra riportate del 19% e 20% saranno incrementate fino a rispettivamente il 25% (in caso di detrazione) e il 27% (in caso di deduzione) con riferimento a investimenti in start up a vocazione sociale, secondo la definizione data in merito dal legislatore, e in start up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

Il decreto concertato tra i ministri dell’Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, autorizzato dalle istituzioni europee ai primi di dicembre, sarà pubblicato nelle prossime settimane in Gazzetta Ufficiale e potrà finalmente entrare in vigore. Attendiamo pertanto la sua pubblicazione per esaminare nel dettaglio e commentare le relative disposizioni attuative.

di Antonia Verna e Giacinto Parisi, Portolano Cavallo studio legale

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