Blockchain e smart contract: novità normative e prospettive di regolamentazione

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Il 12 febbraio scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del cd. Decreto Semplificazioni che ha introdotto importanti novità in tema di blockchain e smart contract. In particolare, il nuovo articolo 8-ter introduce nell’ordinamento italiano la definizione di tecnologie basate su registri distribuiti e di smart contract e ne individua il valore legale.

Le tecnologie basate su registri distribuiti (DLT)

La blockchain si fonda sulla tecnologia dei c.d. Distributed Ledger (DLT). In estrema sintesi e semplicità la DLT è caratterizzata dalla possibilità di condividere un registro con vari soggetti e la cui gestione è demandata a questi ultimi tramite un meccanismo basato sul loro consenso (es. per autorizzare un aggiornamento). I registri sono strutturati in vere e proprie “catene” (formate da blocchi fra loro strettamente connessi) all’interno delle quali ciascun blocco contiene delle informazioni. Ogni blocco è aggiunto alla catena dei blocchi precedenti in seguito di un processo di validazione e controllo da parte degli operatori della rete (i cd. “nodi”) che autorizzano tale aggiunta. Il Legislatore definisce le “tecnologie basate su registri distribuiti” come “le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili”. Il Legislatore, dunque, identifica gli elementi caratterizzanti la blockchain nella “distribuzione” e nell’immutabilità dei registri e delle informazioni ivi contenute. n e sembra riconoscere indistintamente le blockchain cd. “chiuse” e “aperte”: infatti, si prevede che i dati possano essere archiviati “in chiaro” e dunque essere pubblicamente accessibili (cd. blockchain aperte), o essere protetti da crittografia ad opera di un soggetto centrale che gestisce i diversi livelli di visibilità delle informazioni contenute nei blocchi (cd. blockchain chiuse). Quanto alla valenza giuridica dei documenti informatici memorizzati attraverso la blockchain, il Decreto Semplificazioni prevede che gli stessi abbiano i medesimi effetti giuridici della validazione temporale elettronica (cd. timestamping); ciò a condizione che la tecnologia utilizzata possieda le specifiche tecniche che saranno prossimamente individuate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). Di notevole interesse è il ruolo ricoperto dalla validazione temporale elettronica all’interno della blockchain; invero grazie alle proprie caratteristiche tecnico-operative, permette di “marcare temporalmente” i dati contenuti in forma elettronica nelle catene dei blocchi, attribuendo loro una determinata data, , così da certificare la loro esistenza in quello specifico momento storico. . Così facendo, il Legislatore ha espressamente previsto che al documento memorizzato con modalità timestamping in un registro distribuito non possano negarsi gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova giudiziale. In altre parole, tale documento non sarà “discriminato” rispetto ai documenti ordinari (cartacei o elettronici) per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti previsti dall’art. 42 del Regolamento (UE) N. 910/2014 (cd. Regolamento eIDAS) circa la validazione temporanea elettronica qualificata (a tal riguardo, si veda il principio di non discriminazione previsto per la validazione elettronica dall’articolo 41 del Regolamento eIDAS).

Gli smart contract

Smart contract: accordi negoziali tradotti in codice di programmazione e incorporati in una blockchain. Questa è una delle descrizioni più ricorrenti che definiscono il nuovo istituto giuridico dei “contratti intelligenti”. Di fatto, al momento, l’applicazione pratica più diffusa degli smart contract è in ambito blockchain; questo è il motivo per il quale la loro definizione è, il più delle volte, connessa al paradigma della “catena di blocchi”. Sul punto si è espresso il Decreto Semplificazioni che definisce smart contract come “un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse”. Pertanto, nella definizione legislativa, vengono in rilievo tre caratteristiche: (i) lo smart contract è un software basato sulle tecnologie basate su registri distribuiti (quale la blockchain), (ii) nel programmare lo smart contract, le parti contrattuali predeterminano le conseguenze al verificarsi di determinate circostanze e (iii) laddove tali circostanze si verifichino, lo smart contract esegue automaticamente gli effetti predeterminati dalle parti, senza bisogno di un intervento umano. Circa gli aspetti formali, gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta a condizione che includano meccanismi per l’identificazione informatica delle parti contrattuali che li sottoscrivono e siano conformi alle indicazioni che l’AgID dovrà adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Semplificazioni.

Prospettive future

La concreta operatività delle norme sopra descritte è al momento rinviata alla pubblicazione da parte dell’AgID delle linee guida che definiranno le caratteristiche che le tecnologie basate su registri distribuiti (quale la blockchain) e smart contract dovranno avere affinché agli stessi possa essere ricollegata l’efficacia prevista dalla Legge. Giova peraltro ricordare in questa sede che, ad oggi, alla luce del nuovo Regolamento eIDAS e delle modifiche recentemente introdotte al Codice dell’Amministrazione Digitale in tema di validità ed efficacia del documento informatico sono altresì attese le nuove linee guida dell’AgID in tema di firme elettroniche, che andranno a sostituire le regole tecniche emanate nel 2013. Contributor: Avv.ti Giulio Novellini e Eleonora Curreli, Portolano Cavallo Studio Legale  

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