Cryptocurrency, ecco come sarà regolato il settore in Italia

Anticipando l’introduzione a livello europeo di obblighi antiriciclaggio applicabili agli operatori di criptocurrency, nel maggio 2017 il legislatore italiano ha adottato il decreto legislativo n. 90/2017 con cui ha introdotto – fra le altre – disposizioni specifiche riguardanti i prestatori di servizi di valuta virtuale. Il decreto legislativo in questione definisce in particolare i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale come “[…] ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale”. La valuta virtuale è invece definita come “[…] la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’ autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”. La riforma prevede vari obblighi in capo ai prestatori di servizi di valuta virtuale, applicabili agli stessi nella misura in cui convertano valute virtuali da (o in) valute aventi corso legale. Fra questi, vi sono obblighi legati al controllo della clientela, obblighi relativi alla segnalazione di transazioni sospette, ecc.. Oltre agli obblighi anti-riciclaggio, la riforma ha previsto che tutti i prestatori di servizi di valuta virtuale debbano: 1 –  notificare la propria attività al Ministero dell’Economia e delle Finanze 2 –  registrarsi presso l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM). La notifica costituisce condizione essenziale per chi presta servizi di valuta virtuale al fine di esercitare legittimamente la propria attività nei confronti di clienti italiani. Il registro, invece, includerà una sezione speciale dedicata ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e sarà pubblicamente accessibile. Il 2 febbraio il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato una bozza di decreto ministeriale (la “Bozza di Decreto”) che, al fine di attuare la normativa sopra descritta, ha individuato le modalità pratiche e i tempi che dovranno essere rispettati per l’effettuazione della notifica al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Contestualmente, il Ministero ha sottoposto la Bozza di Decreto a consultazione pubblica, che si è chiusa il 16 febbraio. In primo luogo, la Bozza di Decreto individua il suo campo di applicazione adottando un’ampia definizione di prestatori di servizi di valuta virtuale, che viene estesa anche agli operatori commerciali che accettano le valute virtuali come controprestazione per la fornitura di beni, servizi o altre prestazioni. In secondo luogo, la Bozza di Decreto dispone che i prestatori di servizi di valuta virtuale già esistenti dovranno effettuare la notifica entro 60 giorni successivi all’entrata in vigore della Bozza di Decreto. Inoltre, a partire dall’entrata in vigore della Bozza di Decreto e fino al primo luglio 2018 (sebbene questa data sia da confermare), chiunque intenda prestare servizi relativi all’utilizzo di moneta virtuale in Italia dovrà notificare al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’avvio delle sue attività. La notifica dovrà essere fatta tramite posta elettronica certificata utilizzando il modulo predisposto nella Bozza di Decreto. Nei successivi 60 giorni, l’OAM dovrà completare il primo censimento dei prestatori attivi e dovrà quindi procedere con l’apertura della sezione speciale del registro. Come si è detto, la Bozza di Decreto è stata oggetto di consultazione pubblica fino al 16 febbraio. Pertanto, si attende prossimamente la pubblicazione del testo definitivo alla luce delle osservazioni inviate dagli stakeholders. In linea di massima, sebbene le modalità per la notifica proposte dal Ministero non sembrino troppo onerose per gli operatori e siano in linea con l’obiettivo proprio della normativa vigente di permettere un controllo pubblico sulle attività effettuate dai prestatori di servizi di valuta virtuale, la Bozza di Decreto solleva alcune questioni che meritano una specifica attenzione. In primo luogo, la Bozza di Decreto sembra estendere eccessivamente l’ambito di applicazione delle disposizioni disciplinanti i prestatori di servizi di valuta virtuale. Se la Bozza di Decreto entrasse in vigore senza modifiche sul punto, infatti, anche i commercianti che accettano valute virtuali sarebbero considerati soggetti che si avvalgono “in modo professionale” di valuta virtuale. Questo nonostante nella maggior parte dei casi l’utilizzo di valute virtuali da parte di tali soggetti sia solo secondario e strumentale rispetto all’attività svolta in via principale. In secondo luogo, la scelta di adottare la posta elettronica certificata come mezzo esclusivo per notificare l’inizio delle attività renderebbe difficile da un punto di vista pratico, se non impossibile, la notifica da parte delle società estere operanti in Italia. Infatti, la posta elettronica certificata è uno strumento obbligatorio solo per le società italiane che al momento non trova un equivalente all’estero. Il testo del Bozza di decreto è disponibile qui. Contributor: Marco Bellezza ed Eleonora Curreli – Portolano Cavallo Studio Legale

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