Quale veicolo societario per la startup?

E’ uno dei primi scogli quando si intende fondare una startup: che tipo di società utilizzare? E’ consigliabile la S.r.l. con 1 Euro di capitale?

Pubblicato il 18 Feb 2019

La prima e, per certi versi, principale questione che un imprenditore deve affrontare lungo il percorso verso la realizzazione della sua idea di business è la scelta del veicolo societario.

Ditta individuale, società di persone o società di capitali?

Il singolo imprenditore potrebbe optare per la ditta individuale, che sembrerebbe la soluzione più semplice, ma anche la meno conveniente, dal momento che l’imprenditore risponderebbe con tutto il suo patrimonio personale di ogni obbligazione assunta nei confronti di terzi. L’alternativa valida, anche se un po’ più costosa in termini di costituzione e di gestione, potrebbe essere una società di capitali unipersonale.

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Nel caso di pluralità di imprenditori, la scelta deve necessariamente essere fatta tra società di persone e società di capitali e, di solito, al di là della tipologia di business, la scelta è per le società di capitali, in quanto la normativa di riferimento prevede che la responsabilità dei soci di società di capitali sia limitata alla partecipazione al capitale detenuta da ciascun socio.

Nell’ambito, poi, delle società di capitali, i soci fondatori di una startup solitamente optano per la S.r.l., in quanto è sufficiente un capitale sociale di 10.000 euro (o anche meno secondo le ultime novità normative) per costituirla (a differenza dei 50.000 euro richiesti per la S.p.A.) e presenta una disciplina più flessibile per soddisfare le esigenze di piccole/medie realtà imprenditoriali.

Non dimentichiamo che, sia nel caso di società a responsabilità limita (“S.r.l.”) che di società per azioni (“S.p.A.”) con più soci fondatori, è sufficiente versare il 25% del capitale perché la società sia validamente costituita. Il restante 75% può essere versato in un momento successivo.

Le ultime novità normative in tema di società a responsabilità limitata.

In aggiunta alla figura tradizionale della S.r.l., il legislatore ha previsto la possibilità di costituire la S.r.l. con capitale compreso tra 1 e 10.000 Euro ed ha introdotto una nuova forma giuridica di S.r.l.: la società a responsabilità limitata semplificata (“S.r.l.s.”).

Per quanto riguarda la S.r.l. con capitale compreso tra 1 e 10.000 Euro, la stessa è soggetta alla normativa della S.r.l. tradizionale salvo che:

(i) i conferimenti all’atto della costituzione devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione della società;

(ii) la somma da dedurre dagli utili netti (risultanti dal bilancio annuale regolarmente approvato), per formare la riserva legale, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto insieme al capitale sociale il valore di 10.000 Euro.

Per quanto riguarda la S.r.l.s., questa nuova forma giuridica è stata introdotta allo scopo di favorire la nascita di società, come le start up, alla ricerca di forme e procedure snelle, semplificate e anche più economiche per avviare la propria attività di impresa. Infatti, la S.r.l.s. non solo può essere costituita con un capitale sociale minimo compreso tra 1 e 10.000 Euro (che deve essere interamente versato all’atto della costituzione), ma, diversamente dalla S.r.l. tradizionale, è esente dalle spese di costituzione e da altre spese amministrative (spese di bollo e di segreteria).

In realtà, bisogna chiedersi se di fatto la previsione di questa nuova figura di S.r.l. (espressamente disciplinata dall’art. 2463-bis del codice civile) stia agevolando o meno la nascita di nuove startup.

La S.r.l.s., che, in seguito alle modifiche intervenute nel tempo, non pone oggi alcun vincolo di età per la costituzione, può essere costituita solo da persone fisiche.

In cambio dell’esenzione dalle spese notarili di costituzione, dalle spese di bollo e di segreteria, si richiede l’adozione di uno statuto “minimo” obbligatorio, molto poco flessibile in termini di governance (e non solo!) e non modificabile (anche se gli ultimi orientamenti del Consiglio Notarile di Milano sono favorevoli ad interpretare tale modello in modo meno rigido, lasciando spazio all’inserimento di indicazioni di per sé non richieste, ma molto importanti, come l’indirizzo della sede e la data di chiusura del primo esercizio).

A ben vedere, i risparmi economici previsti per la S.r.l.s. non sono poi così significativi se si considera che il totale dei costi da cui si è esonerati ammonta a poche migliaia di euro, che la gratuità del notaio non si applica alle modifiche dei patti sociali (nel caso in cui ad es. un socio receda) e che rimangono da pagare la tassa annuale sui libri sociali, la tassa annuale di iscrizione alla Camera di Commercio, l’imposta di registro al Registro Imprese, la consulenza del commercialista…

E’ davvero consigliabile costituire una S.r.l. con 1 Euro di capitale?

Come si può pensare di avviare un nuovo business costituendo una società con capitale di 1 Euro? Quale banca concederà mai un credito ad una società avente 1 euro di capitale?

E’ inevitabile che la S.r.l. con capitale di 1 Euro, in mancanza di altri versamenti da parte dei soci o conferimenti da parte di terzi, poco dopo la costituzione si trovi in una situazione di perdite eccedenti il capitale legale. In tal caso, per legge, i soci dovranno provvedere immediatamente alla ricapitalizzazione della società, tranne se la start up abbia le caratteristiche della start up innovativa; in tal caso, la decisione di ricapitalizzazione potrà essere differita rispetto ai termini ordinari di legge. Della start up innovativa, che non rappresenta una nuova forma giuridica di società, parleremo nella prossima pillola.

Brevi considerazioni conclusive

Alla luce di quando detto, con particolare riferimento alla figura della S.r.l.s., ci si chiede se sia stato davvero opportuno aggiungere questa nuova forma giuridica di società al panorama normativo esistente.

Forse sarebbe stato più conveniente mantenere la sola figura della S.r.l. tradizionale, prevedendo la possibilità – come già introdotta – di costituirla con un capitale inferiore a 10.000 Euro, nonché introducendo specifici benefici fiscali o meccanismi di riduzione dei costi di costituzione per incentivare lo sviluppo di nuovi progetti. Infatti, la S.r.l. tradizionale continua ad essere un valido strumento societario per l’avvio di una startup, anche alla luce delle ultime novità introdotte dalla normativa sulla startup innovativa.

Antonia Verna e Chiara Sannasardo di Portolano Cavallo Studio Legale

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